a cura di Maria Cristina Bruni e Chiara Caponegro
«Il vettore il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale».
Lo prevede l’articolo 7 ter del D. Lgs. 286/2005 come modificato dal DL 103/2010.
La norma ha introdotto la cosiddetta azione diretta nel settore dei trasporti, stabilendo che il sub-vettore che ha svolto un servizio su incarico di un altro vettore ha il diritto di agire direttamente per il pagamento del corrispettivo nei confronti del committente e di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto (dunque, anche i destinatari)
Il Tribunale di Foggia ha riconosciuto la fondatezza dell’azione diretta, consentendo al sub-vettore di ottenere la condanna al pagamento direttamente dal committente, senza necessità di rivolgersi solo al vettore intermedio, unico soggetto con cui vi era un collegamento negoziale (il contratto di sub-vettura). La sentenza oltre a confermare l’utilità e l’efficacia dell’azione diretta, ha evidenziato l’importanza, sin dalla fase monitoria, dell’allegazione documentale per la prova del proprio credito.
Oltre alle fatture emesse a seguito delle numerose prestazioni eseguite su incarico del vettore, la creditrice ha, infatti, prodotto copiosa e specifica documentazione (prospetti viaggi e relativi ordini di servizio, documenti di trasporto, nonché comunicazioni sui singoli viaggi), superando l’eccezione di inadempimento sollevata dal vettore opponente riguardo alla regolare esecuzione e fatturazione dei trasporti. Avere un contratto scritto agevola altresì nella ricostruzione probatoria.
Nero su bianco
È importante la prova scritta anche in ordine all’eccezione di prescrizione del credito con riferimento al termine annuale ex art. 2951 c.c. Il sub-vettore ha saputo contrastare efficacemente tale eccezione producendo le lettere raccomandate/PEC, con cui aveva esercitato il proprio diritto di credito con formale richiesta di pagamento alla debitrice per tutte le fatture insolute, e conseguente effetto interruttivo della prescrizione.
Sul punto il Giudice ha confermato che il termine di prescrizione di un credito indicato in una singola fattura decorre dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella stessa e che, ex art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri co-debitori solidali.
Sulla qualificazione giuridica dell’obbligazione solidale passiva si osserva che tale normativa speciale, statuendo l’ampliamento dei soggetti obbligati ex lege al pagamento dei corrispettivi spettanti al sub-vettore per le prestazioni di trasporto effettuate, risulta introdotta a favore e a garanzia del sub-vettore, ritenuto il soggetto più debole rispetto agli altri attori del comparto del trasporto. La solidarietà passiva è espressione del principio sancito dall’art. 1294 c.c., permettendo quindi al creditore di esigere il proprio mettendo quindi al creditore di esigere il proprio integrale credito da ciascun condebitore solidale.